PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai titolari di esattorie private anteriormente al 31 dicembre 1980, assunti ai sensi dell'articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, alle dipendenze dei concessionari della riscossione, agli effetti previdenziali è riconosciuta l'anzianità corrispondente al periodo di titolarità delle esattorie fino al 31 dicembre 1989.
      2. I contributi previdenziali da accreditare in favore dei dipendenti di cui al comma 1 sono computati sulla base delle retribuzioni stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i collettori, stipulato ai sensi dell'articolo 123, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni.

Art. 2.

      1. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati in 8,5 milioni di euro, si provvede mediante l'utilizzazione dell'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente al 31 dicembre 2006, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni.